Brexit: l’INPS detta le istruzioni

Con la circolare n. 16/2020 l’INPS ha fornito importanti chiarimenti e istruzioni operative in merito al caso Brexit in materia di prestazioni pensionistiche, familiari, di disoccupazione, malattia, maternità e paternità, legislazione applicabile, distacchi di lavoratori all’estero, recuperi di contributi e prestazioni indebite, pensionistiche e non pensionistiche, e indicazioni sulle modalità degli scambi di informazioni tra Istituzioni, dopo il recesso con accordo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione Europea.

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Brexit e periodo di transazione

L’accordo di recesso firmato tra l’UK e l’UE, volto a salvaguardare il sistema di coordinamento dei regimi di sicurezza sociale con l’adozione di misure atte a tutelare, senza soluzione di continuità, i diritti acquisiti dai cittadini dell’Unione europea a 27 e dai cittadini del Regno Unito in materia di sicurezza sociale, prevede un periodo di transazione che decorre dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020. Per questo, spiega l’INPS: “Non è possibile fornire istruzioni relative al periodo successivo al 31 dicembre 2020, in assenza di un quadro giuridico certo di riferimento”.

L’accordo si applica a tutti coloro che hanno il diritto di soggiornare legalmente nel territorio del Regno Unito o dell’Unione europea, finché mantengono tale diritto, in caso di perdita di tale diritto ad essi continueranno ad applicarsi le disposizioni e i principi comunitari in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, ai fini del perfezionamento delle prestazioni di sicurezza sociale.

Totalizzazione dei periodi assicurativi

Per continuare a garantire uno dei principi su cui si basa il diritto comunitario in materia di sicurezza sociale, ovvero la totalizzazione dei periodi assicurativi necessari al raggiungimento del requisito previsto per le prestazioni di sicurezza social, per ciò che riguarda prestazioni pensionistiche, familiari, di disoccupazione, maternità e paternità, malattia, legislazione applicabile, distacchi di lavoratori all’estero, recuperi di contributi e prestazioni indebite, pensionistiche e non pensionistiche sono garantiti i benefici dovuti per periodi fino al 31 dicembre 2020. Questo sia per le domande presentate prima di tale data e in corso di trattazione, che per quelle eventualmente presentate in seguito, ma riguardanti situazioni che si sono verificate entro il 2020. Per garantire la continuità dell’attività amministrativa, per lo scambio di informazioni con il Regno Unito, si continuano ad utilizzare le attuali modalità, con particolare riferimento al sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale EESSI (“Electronic Exchange of Social Security Information”).

Brexit e pensioni

Per quanto riguarda le pensioni, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi per l’accertamento del diritto e il calcolo delle prestazioni pensionistiche italiane, anche qualora la domanda di pensione sia stata presentata successivamente.

Brexit e disoccupazione

Nel caso della disoccupazione si potranno totalizzare tali periodi solo quando la cessazione dell’attività lavorativa si sia verificata in Italia. Per accertare il requisito previsto dalla legislazione italiana per il diritto alle prestazioni di disoccupazione, si devono sommare ai periodi italiani solo i periodi risultanti nel Regno Unito i quali – se compiuti in Italia – sarebbero stati utili ai fini del diritto alle relative prestazioni.

Brexit e prestazioni familiari

Per le prestazioni familiari, nel caso in cui il diritto alle prestazioni familiari previste dalla normativa italiana (ANF e AF) sia nato nei confronti di un cittadino britannico, in virtù di un rapporto di lavoro in essere o sulla base di un trattamento sostitutivo della retribuzione, per le domande presentate entro il 31 dicembre 2020 e relative ai periodi in corso e antecedenti a tale data, nel limite dei 5 anni previsti dalla normativa italiana, il diritto alle prestazioni familiari italiane verrà valutato secondo le norme di coordinamento.

Brexit e prestazioni economiche

Per le prestazioni economiche di malattia, maternità e paternità continueranno ad applicarsi fino alla fine del 2020 le specifiche disposizioni contenute nei Regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009. Pertanto, ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni, sarà possibile totalizzare i periodi assicurativi derivanti da attività lavorativa svolta nel Regno Unito con i periodi assicurativi maturati in Italia. In presenza dei requisiti prescritti, possono essere accolte sia le domande di prestazione presentate entro la data del 31 dicembre 2020 che quelle presentate successivamente, ma sempre in relazione a un diritto fondato su fatti o situazioni verificatisi fino al 31 dicembre 2020.

Brexit e distacchi di lavoratori all’estero

Per quanto concerne i distacchi di lavoratori all’estero, per tutto il periodo di transizione e fino al 31 dicembre 2020 continua a trovare applicazione, nei rapporti tra Italia e Regno Unito, quanto indicato nelle certificazioni di legislazione applicabile (PDA1/E101) rilasciate entro la data predetta ai cittadini comunitari e, in applicazione del regolamento (CE) n. 859/2003, ai cittadini extracomunitari. La validità delle certificazioni non potrà in ogni caso riguardare periodi successivi al 31 dicembre 2020.

 

redazione grey-panthers:
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