La legge 15 luglio 2011, n. 111 di conversione del decreto – legge del 6 luglio 2011, n. 98, recante “disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, riporta, all’art. 18, gli “interventi in materia previdenziale”. Ecco i più significativi:
Rivalutazione automatica pensioni – Per il biennio 2012 – 2013, ai trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo Inps (Euro 2.380 lordi mensili circa), la rivalutazione automatica delle pensioni non è concessa; per la fascia di pensioni medie, comprese tra il quintuplo (Euro 2.380 lordi mensili circa) ed il triplo (Euro 1.428 lordi mensili circa), l’indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, per il predetto biennio, nella misura del 70%. Per le pensioni di importo inferiore a tre volte il trattamento minimo INPS (Euro 1.428 lordi mensili), l’indice di rivalutazione automatica è applicato interamente (comma 3);
Requisiti di accesso alla pensione e incrementi della speranza di vita – L’applicazione delle norme della legge finanziaria 2010 concernenti l’adeguamento dei requisiti di accesso alla pensione agli incrementi della speranza di vita, che doveva avvenire il 1° gennaio 2014, viene anticipata di un anno. A decorrere quindi dal 1º gennaio 2013 i requisiti di età e la somma tra età anagrafica e anzianità contributiva, devono essere aggiornati a cadenza triennale. In sede di prima applicazione, cioè dal 2013, si andrà in pensione 3 mesi più tardi, il secondo adeguamento sarà effettuato con decorrenza 1º gennaio 2016, con slittamento per accedere al pensionamento pari a 4 mesi. Stesso adeguamento (4 mesi) verrà effettuato ogni tre anni fino al 2030, australian online casinos e diventerà di tre mesi ogni tre anni fino al 2050. Ma l’aggiornamento non verrà effettuato in caso di diminuzione della speranza di vita. Per calcolare l’aggiornamento, l’ISTAT renderà annualmente disponibile, a partire dal 2012, il dato relativo alla variazione della speranza di vita nel triennio precedente all’età corrispondente a 65 anni. La somma fra età anagrafica e anzianità contributiva sarà conseguentemente incrementata in misura pari al valore dell’aggiornamento (comma 4);
Contributo di solidarietà – A decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici i cui importi complessivamente superino 90.000 euro lordi annui, sono assoggettati ad un contributo pari al 5% della parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché pari al 10% per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento pensionistico complessivo non può essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui. Ai predetti importi concorrono anche i trattamenti pensionistici aggiuntivi o integrativi del trattamento pensionistico obbligatorio. Ai fini dell’applicazione della predetta trattenuta è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l’anno considerato (comma 22-bis);
Pensionamento anticipato – I soggetti che maturano i previsti requisiti per il diritto al pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica (40 anni di contribuzione) conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico con un posticipo ulteriore di un mese dalla data di maturazione dei previsti requisiti per coloro che maturano i requisiti nell’anno 2012, di due mesi per coloro che maturano i requisiti nell’anno 2013 e di tre mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2014 (comma 22-ter).