L’Agenzia delle Entrate chiarisce quando i compensi versati ai general contractor rientrano o sono esclusi dalla detrazione IRPEF del Superbonus 110
Rispondendo a un recente interpello, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quali sono le spese professionali che possono essere detratte dall’IRPEF con il Superbonus 110 e quelle non ammesse. In particolare, il Fisco spiega perché sono escluse dall’Ecobonus 110% le spese relative ai compensi per i general contractor puri, mentre vi rientrano tutti i servizi professionali necessari per lo svolgimento dei lavori e per l’effettuazione delle pratiche amministrative e fiscali. E questo anche nel caso in cui tali costi siano sostenuti tramite un mandato senza rappresentanza dal general contractor e da esso inserite in fattura per poi riaddebitarle al committente.
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General contractor nel Superbonus 110
Il quesito è stato posto da un contribuente che ha appaltato tutti gli interventi a un unico soggetto che agisce come contraente generale, offrendo in un unico contratto sia il servizio di fornitura e posa in opera degli interventi che quello di progettazione. Nel caso posto all’esame del Fisco i servizi professionali necessari per lo svolgimento dei lavori detraibili con Superbonus 110 e per l’effettuazione delle pratiche vengono fatturati dal professionista al contraente generale, che poi li addebita al cliente, in virtù di un mandato senza rappresentanza.
L’Agenzia spiega che la figura del general contractor è normativamente individuata solo dalla disciplina dei contratti pubblici mentre con riferimento agli interventi edilizi commissionati da soggetti privati, l’attività di “contraente generale” è ordinariamente disciplinata nell’ambito dell’autonomia contrattuale che regola i rapporti privatistici che intercorrono tra il committente/beneficiario delle agevolazioni e le imprese e/o i professionisti.
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Bonus anche per le altre spese
Viene poi ricordato che sono agevolabili con il Superbonus 110, anche mediante sconto in fattura, tutte le spese caratterizzate da una diretta correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione (progettazione, servizi di coordinamento in materia di sicurezza e salute, redazione dell’APE, direzione lavori e servizio di responsabile lavori, compensi pattuiti per la contabilità dell’opera, per l’asseverazione tecnica e di congruità dei prezzi nonché per il rilascio del visto di conformità). Non vi rientrano quindi eventuali corrispettivi per attività di mero coordinamento, perché assimilabili ai compensi riconosciuti all’amministratore di condominio, come spiegato dalla stessa Agenzia nella circolare n. 30/E/2020.