Tutto pronto per le detrazioni fiscali al 110% del Superbonus: dopo il decreto con le regole sulle asseverazioni è stato pubblicato dal MiSE il decreto sui requisiti tecnici (di concerto con MEF, MATTM e MIT). Il nuovo decreto definisce:
- gli interventi che rientrano nelle agevolazioni Ecobonus, Bonus facciate e Superbonus al 110%,
- i costi massimali per singola tipologia di intervento
- le procedure e le modalità di esecuzione dei controlli a campione.
Il provvedimento permette, ad esempio, di applicare l’incentivo – pensato per lavori di efficienza energetica e antisismici – ai microgeneratori a celle di combustione (idrogeno) e chiarisce che anche le porte d’ingresso, oltre alle finestre, sono detraibili in quanto contribuiscono a migliorare l’efficientamento energetico.
Modulo per cessione bonus
Il nuovo provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate fornisce poi le istruzioni per l’esercizio delle opzioni (cessione credito o sconto in fattura) relative alle detrazioni spettanti per interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, utilizzando il relativo modello:
=> Scarica modello e istruzioni per l’Ecobonus 110%
Con questo modello è dunque possibile esercitare l’opzione di cessione del bonus: dal 15 ottobre è possibile cedere il credito di imposta corrispondente alla detrazione spettante o fruire di uno sconto sul corrispettivo.
La Comunicazione per fruire dello sconto o della cessione può essere inviata all’Agenzia entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa, esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi di intermediari, dal beneficiario della detrazione (per unità immobiliari) o dall’amministratore di condominio (per parti comuni degli edifici). Per interventi che danno diritto al Superbonus, la comunicazione deve essere inviata dal soggetto che rilascia il visto di conformità.
Istruzioni per cessionari e fornitori
Cessionari e fornitori possono utilizzare il credito d’imposta esclusivamente in compensazione (rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario) a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla ricezione della comunicazione e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello delle spese. La ripartizione delle quote annuali è la stessa che sarebbe stata utilizzata per la detrazione.
I cessionari e i fornitori possono cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti dal giorno 10 del mese successivo alla ricezione della comunicazione. In ogni caso, il credito potrà essere ceduto anche dai successivi cessionari.
Nuovi chiarimenti
Infine, con la Circolare dello scorso 8 agosto (n.24/E), che contiene ulteriori novità sull’applicazione dell’incentivo. Ad esempio, il Fisco segnala che possono accedere al Superbonus 110%:
- anche familiari e conviventi del possessore o detentore dell’immobile (alla data di inizio dei lavori o, se antecedente, al momento del sostenimento delle spese) che sostengono la spesa per i lavori sugli immobili a loro disposizione (anche diverso dalla prima casa nel quale può svolgersi la convivenza), mentre non spetta al familiare su immobili locati o concessi in comodato;
- anche il promissario acquirente dell’immobile, a condizione che sia stato stipulato un preliminare di vendita registrato;
- anche imprenditori e autonomi sulle unità abitative rientranti nella sfera privata (requisito non richiesto se i lavori riguardano le parti comuni dei condomini);
- anche i costi per materiali, progettazione e spese professionali(perizie e sopralluoghi, spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione).