Le sanzioni per i datori di lavoro che non rispettano l’obbligo, scattato il primo luglio, di pagare gli stipendi con mezzi tracciabili, escludendo quindi il contante, si calcolano indipendentemente del numero di dipendenti interessati dalla violazione. E si applicano con la stessa cadenza mensile prevista per il pagamento degli stipendi: quindi, se per ipotesi lo stipendio viene pagato in contanti anche a un solo lavoratore per due mesi, la sanzione si moltiplica per due.
Le regole sono riportate dalla nota INL 5828/2018, che fornisce chiarimenti sull’applicazione della norma prevista dai commi 910 e seguenti della legge 205/2017 (Legge di Bilancio). La violazione è punita con una multa che va da mille a cinquemila euro. L’ispettorato del lavoro sottolinea che il regime sanzionatorio è riferito: “alla totalità dei lavoratori in forza presso il singolo datore di lavoro, con la conseguenza che la sua applicazione prescinde dal numero di lavoratori interessati dalla violazione”.
Tuttavia, il fatto che l’illecito sia collegato alla retribuzione comporta l’applicazione di: “di tante sanzioni quante sono le mensilità per cui si è protratto l’illecito”. Esempio: pagamento non tracciabile per tre mensilità riferito a due lavoratori. Sanzione mensile applicata, 1666,66 euro. La cifra va moltiplicata per tre mensilità, per cui il totale da pagare sarà pari a 5mila euro. L’importo sarà lo stesso anche se per lo stesso periodo i lavoratori sono in numero minore o maggiore. Un’altra precisazione riguarda gli strumenti di pagamento che la legge considera tracciabili, che quindi rispettano il divieto di pagare in contanti. In base alla legge, lo stipendio va versato attraverso: bonifico bancario o postale, strumenti di pagamento elettronici, pagamenti in contanti ma tramite sportello bancario o postale, assegno. L’INL specifica che, fra gli strumenti elettronici, sono ammesse le carte prepagate: il datore di lavoro deve però conservare le ricevute di versamento, anche ai fini della loro esibizione agli organi di vigilanza. Nel caso dei soci delle cooperative, è considerato conforme alla ratio della norma il pagamento sul libretto del prestito, aperto presso la cooperativa, a condizione che lo richieda il socio lavoratore e che il pagamento sia documentato dall’ufficio paghe e attestato dall’ufficio prestito sociale.