I contribuenti che stanno già pagando cartelle a rate possono aderire alla Rottamazione quater: nel momento in cui presentano domanda di adesione, in automatico scatta la sospensione dei termini di pagamento previsti dal piano di rateazione fino al 31 luglio, data entro cui bisogna pagare la prima o unica nuova rata ricalcolata in base alla Rottamazione dal nuovo piano. La precisazione è contenuta nella FAQ dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione sulla Rottamazione quater, spiegando cosa prevede la norma primaria. Vediamo dunque come funziona per coloro che hanno cartelle esattoriali con pagamenti rateali in corso.
Rottamazione di cartelle già rateizzate
La nuova definizione agevolata ammette anche i contribuenti che, dopo aver ricevuto delle cartelle esattoriali negli anni scorsi, avevano attivato un piano di rateazione per rientrare del debito. Dunque, si possono rottamare anche i debiti residui già in corso di regolarizzazione con il Fisco. Il comma 240 della legge 197/2022 (la manovra economica 2023) prevede che, dopo aver presentato domanda di adesione alla definizione agevolata, siano: “sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione”. Nelle FAQ dell’AdER (Agenzia Entrate-Riscossione) si conferma questa regola, per cui sono sospesi fino al 31 luglio gli obblighi di chi ha rateazioni di cartelle esattoriali in corso e presenta domanda di Rottamazione quater.
Nuove scadenze di pagamento
Nel momento in cui arriva anche la risposta positiva dell’Agenzia delle Entrate alla richiesta di adesione alla Rottamazione quater (le comunicazioni arrivano entro il 30 giugno), si fissano nuove scadenze di pagamento, a partire da quella del 31 luglio (entro cui si deve della prima o unica rata). In pratica, le precedenti rateazioni vengono sostituite dalle nuove scadenze previste dal nuovo piano di rateizzazione approvato, nel quale sono condonate le sanzioni, gli interessi e l’aggio, mentre resta da pagare solo il residuo sul debito originario e le spese di notifica. Se tuttavia scatta il rigetto della domanda di adesione alla Rottamazione quater (per mancanza dei requisiti riferiti alle cartelle da rottamare), potrà essere ripreso il pagamento delle rate del vecchio piano di rateizzazione, con le stesse scadenze. Quindi, il contribuente dovrà recuperare quanto sospeso nei mesi in cui era in attesa di risposta, mettendosi in pari nella prima rata utile.
Esempi di nuove e vecchie scadenze
Ipotizziamo per esempio che un contribuente con un piano di rateazione in corso presenti oggi la domanda di Rottamazione quater e smetta di pagare le vecchie rate dovute. Ecco cosa succede:
- fino al 31 luglio restano sospesi gli obblighi di pagamento delle vecchie rate;
- entro il 30 giugno riceve risposta dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione alla sua domanda di adesione alla Rottamazione.
- Se la risposta è positiva, e il 31 luglio il contribuente paga la prima o unica arata, il precedente piano di rateazione è automaticamente revocato, sostituito dal nuovo.
- Se la risposta è negativa, riprende il piano originario di rateazione e si devono pagare anche le rate che erano rimaste sospese.
Cosa succede che non si rispettano le nuove scadenze?
- Se il contribuente ammesso alla Rottamazione quater non paga la prima o unica rata entro il 31 luglio, dovrebbe riprendere il pagamento delle precedenti rateazioni (il condizionale è d’obbligo perchè su questo punto non ci sono ancora chiarimenti e la tregua fiscale si limita a prevede la decadenza dal nuovo piano ma non anche dal vecchio).
- Se il contribuente ammesso alla Rottamazione quater paga la prima rata entro il 31 luglio ma poi non rispetta le successive scadenze entro il margine dei cinque giorni successivi, decade e non può riprendere eppure il piano di rateazione originario, che nel frattempo è stato annullato.
Non ci sono per il momento indicazioni precise sull’eventuale possibilità di chiedere una nuova rateazione.
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