I genitori possono pagare il riscatto di periodi non coperti da contribuzione per il figlio, anche se non fiscalmente a carico, e portare tale spesa in detrazione al 50% (in cinque quote annuali) purché non si tratti di un riscatto di laurea agevolato, nel qual caso lo sconto e inferiore e limitato ad alcune casistiche. Tutte le istruzioni sono contenute in un interpello dell’Agenzia delle Entrate (225/2020), che tra le altre cose chiarisce un punto importante: l’agevolazione fiscale si calcola sulle quote sostenute nell’anno al quale si riferisce la dichiarazione dei redditi (principio di cassa) e nei cinque successivi. Si procede nello stesso modo di anno in anno nel caso il riscatto venga pagato a rate.
Il riferimento normativo è il dl 4/2019, che con l’articolo 20 ha introdotto due novità, ovvero al cosiddetta pace contributiva e il riscatto laurea agevolato.
La pace contributiva consente il riscatto di periodi non coperti da contribuzione, per un massimo di cinque anni, anche non continuativi, utilizzabile da soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione. Il riscatto di laurea agevolato, invece, prevede la possibilità di pagare un onere ridotto per il riscatto di anni universitari relativi a periodi da valutare con il sistema contributivo. Ebbene, nel caso in cui l’onere di riscatto (in entrambi i casi sopra esposti) sia sostenuto da un genitore, quest’ultimo non può sempre applicare la detrazione. Se si tratta di un riscatto contributi, c’è la detrazione al 50%. Se invece si tratta di riscatto laurea agevolato, la detrazione è al 19%, e solo per il figlio fiscalmente a carico.
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Pace contributiva
Il comma 3 del sopra citato articolo 20 del dl 4/2019 prevede che questa possibilità di riscatto contributi possa essere esercitata a domanda dell’assicurato, dei suoi superstiti, o dei suoi parenti ed affini entro il secondo grado. Quindi, anche dai genitori, indipendentemente dal fatto che il figlio sia fiscalmente a carico. Il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione oppure in 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.
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La detrazione è pari al 50%, riconosciuta in relazione all’ammontare dell’onere effettivamente sostenuto dal contribuente nel corso del periodo di imposta. Per le detrazioni d’imposta, sottolinea l’interpello delle Entrate, vale il principio di cassa per cui, come specificato nelle istruzioni di compilazione dei modelli 730/2020 e Redditi Persone Fisiche 2020, relative rispettivamente ai righi E56 e RP56, «la detrazione spetta sull’ammontare effettivamente versato nel corso dell’anno d’imposta ed è ripartita in cinque rate di pari importo». Quindi, nell’ipotesi di pagamento a rate, la detrazione si calcola nel seguente modo: per il primo anno sarà pari al 50% della somma versata quell’anno, ripartita in cinque quote (quello del versamento e i quattro successivi). La stessa modalità di calcolo viene seguita per tutto il piano di rateizzazione.
Esempio: pagamento a rate di 300 euro al mese; totale versamenti 2019 pari a 3.600 euro. Spetta una detrazione pari a 1.800 euro ( il 50% di 3.600), ripartita in cinque quote annuali di pari importo (360 euro). L’anno successivo, si pagano altri 3.600 euro e si applica una nuova detrazione del 50%, sempre pari a 1.800 euro e ripartita nei cinque anni successivi. Si procede nel seguente modo per tutto il piano di rateazione.
Riscatto laurea agevolato
E’ previsto dal comma 6 dello stesso articolo 20 sopra citato (dl 4/2019), ma in questo caso non spetta la detrazione al 50%. Non si tratta di una nuova tipologia di riscatto, spiega infatti il Fisco nell’interpello, ma di un diverso criterio di calcolo dell’onere. Per il resto, non cambia il quadro normativo di riferimento, che per il riscatto di laurea prevede la seguente regola (circolare 13/2019): se i contributi sono versati a favore degli “inoccupati” da familiari di cui gli stessi risultino “fiscalmente a carico“, spetta una detrazione del 19%.
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Se, invece, il soggetto per il quale si richiede il riscatto degli anni di laurea è stato iscritto, anche solo in passato, ad una qualsiasi gestione previdenziale, i contributi di riscatto sono deducibili ai sensi dell’articolo 10 del TUIR. Nel caso specifico previsto dall’interpello, non essendo il figlio fiscalmente a carico, il genitore non potrà fruire della detrazione.