Con il messaggio n. 2403/2019 l’INPS ha comunicato tempi, limiti, importi e modalità di erogazione della cosiddetta quattordicesima per i pensionati, la somma aggiuntiva per le pensioni INPS prevista dall’articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge n. 81/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge 127/2007, come modificato dall’articolo 1, comma 187, della legge n. 232/2016.
La quattordicesima verrà erogata automaticamente dall’Istituto nel mese di luglio, contestualmente alla mensilità della pensione, ai pensionati INPS aventi diritto (come indicati nel messaggio INPS n. 2549/2017). L’Istituto rende anche noto che per consentire la corresponsione d’ufficio nel mese di luglio ad un più ampio numero di beneficiari, è stata effettuata, oltre a quella ordinaria, una lavorazione aggiuntiva, che verrà erogata l’8 luglio.
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Requisiti reddituali per l’anno 2019
In caso di prima concessione della quattordicesima, la verifica del diritto all’erogazione della somma viene effettuata sulla base dei redditi da pensione memorizzati nel Casellario centrale dei pensionati dell’anno in corso e i redditi diversi da pensione relativi all’anno precedente. In generale i redditi che vengono presi in considerazione sono:
- tutti i redditi posseduti dal soggetto, in caso di prima concessione;
- i redditi per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, conseguiti nel 2019 e i redditi diversi da questi conseguiti nel 2018, in caso di concessione successiva alla prima.
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Limiti
Per il diritto al beneficio viene preso in considerazione il reddito annuo del richiedente che, in relazione agli anni di contribuzione, deve essere inferiore ai limiti indicati nella seguente tabella (i limiti reddituali per l’anno 2019 calcolati in base all’indice di rivalutazione per l’anno 2019, pari all’ 1,1%).
Limiti di reddito in base alla rivalutazione 2019 (1,1%)
Beneficiari
La somma aggiuntiva viene attribuita d’ufficio sulla mensilità di pensione di luglio 2019 ai soggetti che rientrano nei limiti reddituali stabiliti e che, alla data del 31 luglio 2019, hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni. A coloro che, rientrando nei limiti reddituali, perfezionino il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto (per la Gestione privata ed Enpals) o dal 1° luglio (per le pensioni della Gestione pubblica) al 31 dicembre 2019 e ai soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2019, la quattordicesima sarà erogata con la rata di dicembre 2019.
La quattordicesima della pensione non spetta alle prestazioni pensioni interessate da sostituzione Stato o rivalsa Enti locali, per i trattamenti pensionistici ai lavoratori extracomunitari rimpatriati per le pensioni della ex SPORTASS.