Con il Messaggio n. 1926/2019 INPS spiega come sono stati effettuati i tagli alle pensioni d’oro, con effetti dalla mensilità di pensione di giugno 2019, previsti dall’art. 1, commi da 261 a 268, della legge n. 145/2018 (Legge di Stabilità 2019). La riduzione si applica ai trattamenti pensionistici di importo complessivamente superiore a 100mila euro lordi su base annua.
=> Taglio pensioni d’oro, guida INPS al calcolo
Con il Messaggio, l’Istituto entra nel dettaglio delle operazioni che sono state materialmente effettuate per realizzare i tagli alle pensioni d’oro e i calcoli effettuati, che saranno esposti in maniera analitica e con descrizione dedicata nei cedolini pensione di giugno 2019.
Pensioni d’oro
Per quanto riguarda le cosiddette pensioni d’oro, l’INPS spiega che l’elaborazione centrale ha provveduto ad effettuare le seguenti attività:
- calcolare la riduzione mensile;
- ripartirla in misura proporzionale sui trattamenti assoggettati;
- calcolare il conguaglio per il periodo gennaio-maggio ovvero, per i trattamenti con decorrenza nell’anno 2019, dalla data di decorrenza fino al 31 maggio 2019;
- impostare il recupero del debito in tre rate, sulle mensilità di giugno, luglio e agosto 2019;
- ridurre corrispondentemente l’imponibile fiscale dei trattamenti, su base mensile e annua.
Di conseguenza l’Istituto informa che le procedure di prima liquidazione e ricostituzione sono state aggiornate per l’applicazione del taglio delle pensioni d’ora. Ricordiamo che la norma prevede che dal 1° gennaio 2019 ed i successivi 5 anni i trattamenti pensionistici di importo superiore a 100.000 euro lordi su base annua vengano ridotti di un’aliquota percentuale in proporzione al loro importo:
- 15% da 100mila a 130mila euro;
- 25% da 130mila a 200mila euro;
- 30% da 200mila a 350mila euro;
- 35% da 350mila a 500mila euro;
- 40% sopra i 500mila euro.
Ai fini del tetto su cui effettuare i calcoli valgono tutti i trattamenti liquidati dalle diverse gestioni INPS, ma la decurtazione si applica solo alle pensioni con almeno una quota retributiva (le pensioni contributive pure restano escluse dal taglio). La riduzione interessa i trattamenti pensionistici diretti a carico:
- del Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
- gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani e commercianti);
- delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria e della Gestione Separata.
Rivalutazione pensioni
Per quanto riguarda il conguaglio relativo alla perequazione delle pensioni per l’anno 2019, effettuata ai sensi dell’articolo 1, comma 260, della legge n. 145/2018, nel Messaggio, l’INPS spiega che le pensioni interessate sono state adeguate dalla mensilità di aprile 2019 e, con il cedolino di giugno 2019, viene recuperata la differenza relativa al periodo gennaio – marzo 2019.