Parafarmaci e integratori non sono mai detraibili nel 730
Le spese per parafarmaci, integratori alimentari, prodotti fitoterapici e colliri oftalmici non sono detraibili nel 730 neppure se prescritti dal medico
Non è mai possibile inserire i parafarmaci e gli integratori alimentari tra le spese sanitarie detraibili nel Modello 730. Questo limite riguarda anche i prodotti fitoterapici o a base di erbe e colliri oftalmici, i cui costi appartengono alla categoria delle spese indetraibili. Non si sono scaricare in dichiarazione dei redditi neppure se acquistati in farmacia e prescritti dal medico a scopo terapeutico.
L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 24/E del 2022, ha messo nero su bianco le regole legate alla detraibilità delle spese sanitarie per le quali è riconosciuta la deduzione o la detrazione d’imposta relativamente a specifiche categorie di prodotti: “È esclusa la detraibilità o deducibilità della spesa relativa all’acquisto di “parafarmaci”, quali ad esempio integratori alimentari, prodotti fitoterapici, colliri e pomate, anche se acquistati in farmacia, e anche se assunti a scopo terapeutico su prescrizione medica (Risoluzione 22.10.2008 n. 396/E)”.
Per quanto riguarda gli integratori alimentari, ad esempio, l’ordinamento italiano ha recepito la direttiva 2002/46/CE del 10 giugno 2002, ma è sempre una risoluzione dell’Agenzia delle Entrate a chiarire ogni dubbio specificando che gli integratori si qualificano come prodotti appartenenti all’area alimentare (risoluzione n. 256/E del 2008).
Elenco spese sanitarie detraibili per tipologia
Ecco tutte le tipologie di spesa sanitaria da inviare al sistema TS e che sono confluite nel Modello 730/2024:
ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell’ambito del SSN;
acquisto di farmaci anche omeopatici;
acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;
servizi sanitari erogati dalle farmacie;
farmaci per uso veterinario;
prestazioni sanitarie (escluse quelle di chirurgia estetica e di medicina estetica);
prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016, come modificato dai DM Economia del 28 novembre 2022 e del 22 maggio 2023;
prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del DM Economia del 22 marzo 2019;
prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del DM Economia del 22 novembre 2019;
prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del DM Economia del 16 luglio 2021;
spese agevolabili solo a particolari condizioni, come assistenza integrativa e protesi che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE, cure termali, prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale o ospedaliera);
altre spese sanitarie.
Con specifico provvedimento, è stata anche confermata la possibilità di manifestare il dissenso, per quanto riguarda le prestazioni erogate dai soggetti neo-individuati e sostenute a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento.