Lavoro domestico, deducibilità delle spese per disabili gravi

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Secondo una recente sentenza della Cassazione può essere deducibile l’intera spesa dell’assistenza al disabile grave, non limitata alla particolare qualificazione professionale

Lo scorso 9 gennaio 2025  la Cassazione si è pronunciata con un’ordinanza che ha allargato l’interpretazione restrittiva dell’Agenzia delle Entrate sulla deducibilità delle spese per assistenza al soggetto disabile. Nell’ordinanza la Suprema Corte stabilisce, infatti, che in caso di disabile grave le spese per l’assistenza sono deducibili (in base all’art. 10 comma 1 lettera b del TUIR) anche se prestate da operatori senza qualifica professionale ad hoc, come per infermieri o fisioterapisti.

Per l’Agenzia delle Entrate potevano, invece, essere portate in deduzione solo le spese sostenute per prestazioni di assistenza specifica rivolte ai soggetti afflitti da grave e permanente invalidità o menomazione, quindi per assistenza infermieristica, riabilitativa e comunque effettuata da personale in possesso di specifiche abilitazioni professionali. Le spese per gli addetti all’assistenza (badanti) nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana potevano essere portate in detrazione per un importo non superiore al 19% di  2100 euro, se il reddito annuo non supera i 40.000 euro (in base all’art. 15 comma 1 , lettera i septies del TUIR).

Secondo i giudici della Cassazione può essere, invece, deducibile l’intera spesa dell’assistenza al disabile grave, non limitata alla particolare qualificazione professionale del soggetto che presta l’assistenza, ma alla persona a cui l’assistenza è prestata, ossia al soggetto afflitto da grave e permanente invalidità o menomazione rilevante (ai sensi dell’art. 3 della legge 05/02/1994 n. 104).

Sebbene si tratti di un’ordinanza e non di norma di legge, potrebbe comunque comportare importanti sviluppi sul fronte deducibilità delle spese del personale domestico.

redazione grey-panthers:
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