Guida all’Indennità di accompagnamento INPS: requisiti e domanda, visita medica e verbale, novità e semplificazioni in caso di ricovero e per i minori
L’indennità di accompagnamento è un ammortizzatore sociale regolato dalla legge 18/1980 e destinato agli invalidi civili. La prestazione viene erogata dall’INPS su domanda in presenza dei requisiti sanitari previsti dalla normativa vigente, indipendentemente dal reddito e dall’età ma solo ai residenti in forma stabile in Italia. Vediamo in dettaglio quali sono i requisiti per ottenerla, come richiederla, per quanto tempo viene pagata e con quali altre prestazioni è compatibile.
Cos’è l’indennità di accompagnamento INPS
L’indennità di accompagnamento INPS è una prestazione che viene erogata dall’Istituto Nazionale di Previdenza, come sostegno economico per i mutilati, gli invalidi civili e coloro che sono totalmente inabili, sia fisicamente che mentalmente e che necessitano dell’assistenza di un accompagnatore per svolgere le attività quotidiane. Questo sussidio economico ha lo scopo di sostenere chi necessita di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita o chi non può deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, in genere un caregiver familiare.
Requisiti per l’indennità di accompagnamento
I requisiti per ottenere l’indennità di accompagnamento sono legati all’inabilità totale e permanente, alla necessità di assistenza continua per compiere gli atti della vita quotidiana, alla cittadinanza e alla residenza in Italia. Più in particolare, l’indennità viene riconosciuta a chi è in possesso dei seguenti requisiti:
- inabilità totale e permanente (100%);
- impossibilità a deambulare autonomamente senza l’aiuto permanente di un accompagnatore;
- impossibilità a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita senza un’assistenza continua;
- residenza stabile e abituale sul territorio nazionale;
- cittadinanza italiana;
- per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
- per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno (art. 41 TU immigrazione);
- residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.
Indennità di accompagnamento: a quanto ammonta
L’importo dell’indennità di accompagnamento, nel 2024, è pari a 531,76 euro al mese, esentasse. Viene erogata per 12 mensilità a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o, in casi eccezionali, dalla data indicata dalle commissioni sanitarie nel verbale di riconoscimento dell’invalidità civile. Il pagamento dell’indennità viene interrotto in caso di ricovero a totale carico dello Stato per un periodo superiore a 29 giorni, con alcune eccezioni (elencate più sotto).
Domanda indennità di accompagnamento
Per richiedere l’indennità di accompagnamento è necessario presentare domanda telematica attraverso il sito dell’INPS, autenticandosi con identità digitale: SPID, CIE o CNS. È inoltre richiesto il riconoscimento preventivo della patologia da parte di una commissione medica della ASL.
La procedura per il riconoscimento dell’indennità prevede la presentazione della domanda online, alla quale fa poi seguito la convocazione per una visita medica ed il rilascio del verbale della commissione medica.
Se la Commissione medica ritiene che le minorazioni sia suscettibili di modificazioni nel tempo, nel verbale verrà indicata la data entro la quale sottoporsi ad una nuova visita di revisione. La nuova visita di revisione sarà effettuata direttamente da un Centro medico-legale dell’INPS. Fino alla conclusione dell’accertamento sanitario di revisione resterà valido il precedente verbale.
Ricordiamo che nel Decreto Ministeriale 2 agosto 2007 (Ministero dell’Economia e delle Finanze e Ministero della Salute) vengono individuate le patologie e le menomazioni escluse dagli accertamenti di controllo.
Riassumendo, i passaggi per il riconoscimento dell’indennità sono i seguenti:
- presentazione della domanda di indennità di accompagnamento tramite il sito INPS con contestuale invio di un certificato redatto dal medico curante;
- convocazione alla visita dell’interessato da parte della commissione medica della ASL;
- ricezione del verbale della commissione medica, entro circa 30 giorni dalla data della visita;
- trasmissione del modulo AP70 in caso di verbale positivo della commissione medica. Quest’ultimo è trasmesso all’interessato con raccomandata AR o tramite PEC e reso disponibile nel Cassetto postale online dell’area riservata del portale.
Qualora la domanda venga respinta, si hanno a disposizione 60 giorni per presentare ricorso giurisdizionale entro 60 giorni.
Nuova procedura per l’accompagnamento
Nel 2024, sono state introdotte alcune novità volte a semplificare la procedura di riconoscimento, con l’obiettivo di andare incontro alle esigenze delle persone più fragili. In particolare, è cambiata la procedura di domanda.
Con il Messaggio INPS n. 3347/2023 è stata infatti estesa la possibilità di riconoscere la prestazione anche nel caso di ricovero della persona in una struttura del servizio sanitario pubblico. Se in passato l’indennità veniva sempre interrotta in caso di ricovero gratuito per un periodo superiore a 29 giorni, oggi è possibile mantenerla in alcuni casi:
- in caso di necessità, anche durante il ricovero, dell’assistenza continua di un familiare o di un infermiere privato per le funzioni biologiche essenziali;
- qualora l’interessato sia un minorenne che ha bisogno della presenza del genitore per l’intera giornata.
In questi casi, è necessaria una dichiarazione di ricovero indennizzato in struttura pubblica. Questa dichiarazione deve indicare la data di inizio e di fine del ricovero, oltre a essere accompagnata dalla documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica. Tale documentazione è necessaria perché attesta che la prestazione assicurata non esaurisce le forme di assistenza di cui il paziente necessita per svolgere le attività quotidiane.
Ulteriori semplificazioni della procedura includono la valutazione medica “agli atti”, ossia senza visita in presenza, e la possibilità di allegare la documentazione sanitaria direttamente all’atto della domanda. Questa documentazione verrà poi automaticamente considerata dalle commissioni mediche per verificare l’invalidità.
Interessante anche il fatto che adesso i minori beneficiari di indennità di accompagnamento o di indennità di comunicazione, inclusi quelli con sindrome di Down o di talidomide, mantengono i benefici anche al compimento della maggiore età, senza ulteriori controlli sanitari. Non è più necessario presentare una nuova domanda, ma solo inviare il modello AP70 per autocertificare i dati socio-economici necessari alla liquidazione dell’indennità.
Cumulabilità e incompatibilità
L’indennità di accompagnamento non è compatibile con altre prestazioni di invalidità per causa di guerra, di lavoro o di servizio. Il destinatario può scegliere però la prestazione a lui più favorevole. La prestazione, tuttavia, è invece cumulabile con attività di lavoro dipendente o autonomo ed anche con l’ADI, nonché con altre indennità, ad esempio l’indennità di comunicazione e quella riconosciuta ai ciechi assoluti, purché le prestazioni siano riferite a minorazioni distinte e a diversi status di invalidità.