Con una recente sentenza la Corte di Cassazione si è espressa sul tema del divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria di una prestazione di riscatto integrale erogata da una forma di previdenza complementare. In particolare le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno fornito chiarimenti in merito alla questione della natura del trattamento pensionistico, affermando il seguente principio di diritto:
“Il trattamento pensionistico erogato dai fondi pensioni integrativi ha natura previdenziale, fin da quando tali fondi sono stati istituiti, ma ad esso non è applicabile il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria previsto dall’art. 16, comma 6 del 1991 in quanto non è corrisposto da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria ma da datori di lavoro privati. Alla affermata natura previdenziale del corrispondente credito consegue, da un lato, che ai relativi accessori da cumulare non si applica il regime giuridico proprio delle obbligazioni pecuniarie, sicché il pagamento del solo credito originario si configura come adempimento parziale di una prestazione unitaria e, d’altra parte, che nell’ammissione allo stato passivo del fallimento, o della liquidazione coatta amministrativa, del datore di lavoro tale credito non è assistito da privilegio”.
In sintesi, la Suprema Corte ha chiarito che:
- la pensione erogata da fondi privati integrativi ha carattere previdenziale;
- gli accessori non sono assoggettabili alla disciplina prevista per le obbligazioni pecuniarie, dovendo gli stessi essere corrisposti unitamente al capitale;
- nell’ambito di procedure fallimentari, tali crediti non sono assistite da privilegio e, pertanto, non godono di precedenza in sede di liquidazione.