Entrerà in vigore dal prossimo 1° gennaio 2019l’obbligo di fatturazione elettronica tra privati, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, per effetto delle disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2018. A fare da apripista saranno i gestori di distributori di carburanti. A partire dal 1° luglio 2018, infatti, per le cessioni di carburanti e lubrificanti, scatterà l’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della partite IVA che lo richiedano per poter accedere alle detrazioni IVA e deduzioni fiscali previsti dalla normativa vigente. Stessa scadenza anticipata per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nell’ambito di un contratto di appalto stipulato con una Pubblica Amministrazione.
La Guida dei Consulenti
A fornire una guida dettagliata al nuovo adempimento è la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, pubblicata a seguito delle recenti indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate.
=> Scarica la Guida dei Consulenti del Lavoro all’e-fattura
In particolare i Consulenti rispondono ai dubbi sollevati dai soggetti interessati in merito a:
- quali operazioni rientrano nel nuovo obbligo di emissione della fattura elettronica dal 1° luglio 2018;
- quale è il contenuto della fattura elettronica;
- quali sono le condizioni per poter dedurre il costo del carburante ai fini delle imposte dirette e per detrarre l’IVA;
- quali modalità di pagamento permettono la detraibilità dell’IVA;
- quali modalità di pagamento permettono la deducibilità del costo;
- l’utilizzo di carte e buoni carburante;
- qual è il momento impositivo ai fini IVA per il c.d. buono monouso e per il buono multiuso;
- la possibilità per il lavoratore dipendente in trasferta, qualora non fosse in possesso di carta di credito aziendale, di fare rifornimento di carburante pagandolo con la propria carta di credito personale;
- l’esistenza di una misura compensativa per i maggiori costi relativi alle transazioni
- finanziarie sostenute dagli esercenti di impianti di distribuzione dei carburanti;
- i nuovi obblighi di fatturazione elettronica dal 1° luglio 2018 per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto con un’Amministrazione Pubblica;
- l’obbligo di fattura elettronica si acquistano contestualmente, oltre al carburante, beni e servizi;
- l’utilizzo della fattura differita per l’acquisto di carburanti;
- la possibilità, per le fatture di importo inferiore ad euro 300, emesse nel corso del mese, di annotazione di un documento riepilogativo nel quale indicare i numeri delle fatture cui si riferisce;
- cosa fare in caso di soggetti IVA che applicano il c.d. regime di vantaggio o il regime forfetario;
- cosa fare per la cessione di carburante ai consumatori finali non in possesso di partita IVA;
- quale ruolo è riservato ai Consulenti del Lavoro in materia di fatturazione Elettronica;
- la possibilità per il cliente di delegare il Consulente del Lavoro all’attività di consultazione ed estrazione delle fatture elettroniche;
- quali strumenti informativi possono essere utilizzati per la trasmissione e la ricezione della fattura elettronica al SDI;
- quale è la tempistica dei controlli dello SDI;
- cosa accade quando il SDI non riesce a recapitare la fattura al destinatario;
- quale nuovo strumento potrà utilizzare il contribuente con partita IVA per comunicare i propri dati al momento del rifornimento di carburante;
- la possibilità di utilizzare la prassi delle note di debito emesse dai committenti cessionari a fronte di resi o contestazioni ;
- cosa fare nel caso in cui vi sia lo scarto della fattura elettronica dal SDI
- come individuare ai fini fiscali la data di emissione e la data di ricezione della fattura.