In base a quanto previsto dall’articolo 70 della Legge n. 388/2000 (Legge di Bilancio 2001), ai titolari di pensioni non oltre 6.815,55 euro (calcolati come reddito complessivo individuale di tutti i trattamenti pensionistici, comprensivo di maggiorazioni sociali e incrementi al trattamento minimo) spetta un bonus tredicesima di 154,94 euro, erogato in automatico con la pensione di dicembre. Per redditi fino a 6.971,49 euro il bonus tredicesima ha un importo ridotto.
Sono esclusi i percettori di pensioni di tipo assistenziale come la Pensione di Cittadinanza e coloro che vantano redditi imponibili IRPEF superiori a 11.074,83 euro se single, 22.149,66 euro se coniugati.
Quattordicesima
Normalmente la quattordicesima pensione viene corrisposta a luglio ai pensionati che hanno compiuto 64 anni di età e che dichiarano un reddito complessivo compreso tra 1,5 e 2 volte il trattamento minimo (pari a 563,74 euro al mese), con un limite massimo annuo di 14.657,24 euro. Ci sono casi in cui, però, la quattordicesima arriva con la pensione di dicembre, ha ricordato anche l’INPS con il Messaggio n. 2178/2023. Accade per i pensionati che sono andati in pensione nel corso dell’anno o che hanno compiuto 64 anni di età:
- dopo il 1° luglio, per le pensioni gestite nei sistemi della Gestione pubblica;
- dopo il 1° agosto 2023 per le pensioni gestite nei sistemi integrati.
Ricordiamo, che la quattordicesima non spetta a chi è titolare di pensione di invalidità civile, assegno sociale, rendita INAIL o pensione di guerra e che l’importo varia in base al reddito del pensionato e ai contributi versati durante la vita lavorativa, dai 437 ai 655 euro.
Rivalutazione anticipata e conguaglio perequazione
Per effetto del Decreto Anticipi (n. 145/2023), pensione, tredicesima e quattordicesima 2023 saranno interessati a dicembre dall’anticipo della rivalutazione delle pensioni dello 0,8% previsto per il 2023, in aggiunta al 7,3% già erogato, normalmente atteso dal 1° gennaio 2024. Questo a fronte del fatto che l’Istat ha calcolato una variazione percentuale definitiva dell’8,1%.
I trattamenti fino a 4 volte il minimo saranno rivalutati completamente, mentre per quelli di importo superiore si applicherà un meccanismo a fasce stabilito dalla Legge di Bilancio del 2023.