Accertamento illegittimo sui conti correnti dei familiari

È illegittimo l’accertamento fiscale che si basa sui conti correnti bancari intestati a persone che non hanno un collegamento diretto con l’azienda, anche nel caso di familiari dei soci. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1464 del 27 gennaio 2016, chiarendo che è necessario dimostrare la fittizia intestazione del conto.

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La vicenda nasce dalla sentenza con cui la C.T.R. del Veneto aveva respinto l’appello di una società contro l’Agenzia delle Entrate, affermando la nullità di un avviso di rettifica IVA per e della conseguente cartella che si era vista recapitare.

Di qui il ricorso in Cassazione dell’azienda che sottolineava come l’Agenzia avesse utilizzato, ai fini dell’accertamento, movimentazioni di conti correnti bancari prive di ulteriori riscontri e, peraltro, tratte anche da conti correnti non intestati alla società ma ad altri soggetti privi di diretto collegamento (in particolare: familiari delle socie), pur in assenza di prove sulla riferibilità di detti conti all’impresa.

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La Corte ha accolto parzialmente il ricorso poiché, in tema di accertamento a carico di società di persone a ristretta base familiare, l’Ufficio finanziario può legittimamente utilizzare movimentazioni dei conti correnti bancari intestati ai soci, tenuto conto del fatto che le peculiari caratteristiche della compagine sociale sono idonee a far presumere, salva la facoltà di provare la diversa origine delle entrate, la sostanziale sovrapposizione degli interessi personali e societari nonché ad identificare in concreto gli interessi economici perseguiti dalla società con quelli stessi dei soci (cfr. Cass. 6595/13).

Al contrario l’utilizzazione delle risultanze dei conti correnti bancari intestati esclusivamente a soggetti diversi, ancorché legati ai soci da vincoli familiari, è illegittimo salvo che l’Ufficio alleghi e comprovi il carattere fittizio dell’intestazione del conto o, comunque, la sostanziale riferibilità alla società o ai soci delle posizioni creditorie e debitorie annotate sul conto medesimo (cfr. Cass. 11145/11).

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