Collaborazioni e Partite IVA: le regole applicabili

In questi ultimi anni sono state diverse le riforme relative ai contratti di lavoro, molte delle quali orientate a eliminare le false collaborazioni e consulenze di Partite IVA. L’ultimo intervento normativo in merito è il decreto legislativo meglio noto come Jobs Act.

=> Il nuovo contratto di collaborazione

 Questo non significa che non possano più essere stipulati contratti di tipo co.co.co., ma è necessario che questi rispondano a precisi requisiti, ovvero deve trattarsi di:

  • collaborazioni continuative, svolte in maniera prevalentemente personale e autonomamente organizzate dal collaboratore;
  • collaborazioni disciplinate (trattamento economico e normativo), dai CCNL (stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale), in ragione delle particolari esigenze produttive e organizzative del relativo settore;
  • collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali;
  • collaborazioni rese in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate al Coni;
  • collaborazioni certificate dalle Commissioni di Certificazione, in base all’art. 76 del D.L.vo n. 276/2003.

=> False Partite IVA: la presunzione di subordinazione

In caso contrario, ovvero qualora le prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative vengano svolte con modalità di esecuzione organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, alle collaborazioni si applica la disciplina del lavoro subordinato.

Da sottolineare che si tratta di elementi che devono essere presenti in contemporanea, la mancanza di uno solo di questi elementi non fa scattare la presunzione assoluta.

redazione grey-panthers:
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